Dal 1° gennaio 2014 sono cambiate la tassazione sui trasferimenti immobiliari per la prima e la seconda abitazione e le condizioni in virtù delle quali si applicano le agevolazioni prima casa, ai fini dell’imposta di registro. a fare chiarezza è intervenuta l’agenzia delle entrate con la circolare del 21/01/2014

a partire dal primo gennaio scorso per i trasferimenti di immobili fuori campo iva entrano in scena tre sole aliquote dell’imposta di registro: 2% per la prima casa, 9% per tutti gli altri immobili, 12% per i terreni agricoli e relative pertinenze. l’imposta di registro dovuta non può essere in ogni caso inferiore a 1.000 euro

inoltre passa da 168 a 200 l’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecarie e catastali previste in misura fissa per gli altri soggetti a iva

secondo quanto enunciato dalla circolare “a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’applicabilità delle agevolazioni prima casa risulta vincolata, ai fini dell’imposta di registro, alla categoria catastale in cui è classificato o classificabile l’immobile. le categorie catastali individuate dal richiamato articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto per le quali non è possibile fruire delle agevolazioni ‘prima casa’ sono

- le abitazioni di tipo signorile (cat. a/1),

- le abitazioni in ville (cat. a/8),

- i castelli e i palazzi di eminenti pregi artistici e storici (cat. a/9)

le agevolazioni prima casa competono inoltre sia in caso di trasferimento di immobile in costruzione sia per l’acquisto contemporaneo di immobili contigui, destinati a costruire un’unica abitazione, o di un immobile contiguo ad altra abitazione acquistata con i benefici prima casa

le nuove misure si applicano a partire dal primo gennaio di quest’anno per gli atti pubblici formati o autenticati e per gli atti giudiziari pubblicati o emanati a partire dalla stessa data. per quanto riguarda invece le scritture private non autenticate occorre considerare la data di richiesta della registrazione

circolare 21/02/2014

pubblicato da idealista.it